Onorevoli Colleghi! - La presentazione della proposta di legge, finalizzata alla trasformazione del Museo storico della Liberazione (istituito ai sensi della legge 14 aprile 1959, n. 277), con sede a Roma in via Tasso 145, in alcuni dei locali occupati dal carcere delle «SS» durante il periodo dell'occupazione militare tedesca della città (10 settembre 1943-1o giugno 1944) in Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, nasce dall'esigenza di dotare la Capitale, insignita della medaglia d'oro al valore militare per l'impegno e per i sacrifici sostenuti dalla popolazione nella lotta di Resistenza, di un Museo nel quale si possa documentare la Resistenza al fascismo ed al nazifascismo attuata da tutta la popolazione italiana.
Certamente a questo si pensava con l'approvazione della citata legge n. 277 del 1957, istitutiva del Museo storico della Liberazione, che al primo comma dell'articolo 1 prevede la costituzione in Roma di «un Museo storico della Liberazione», intendendosi in tale modo istituire un Museo centrale della lotta di Liberazione e non semplicemente un Museo della Liberazione di Roma, come risulta dalla targa apposta all'ingresso del Museo e dalla scritta sulla carta intestata del Museo stesso.
Peraltro, la dizione di Museo centrale appare più appropriata di quella di Museo nazionale in quanto esistono già in numerose città vari Musei a carattere nazionale sulla Resistenza.
Inoltre, il riferimento alla Guerra di liberazione e non solo alla Resistenza
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appare opportuno per ricordare adeguatamente il contributo dato dal ricostituito Esercito italiano alla lotta per la liberazione del Paese dal nazifascismo.
Infine, è opportuno istituire nella Capitale, dove esiste già un Museo centrale del Risorgimento, un Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, che gli studiosi considerano un «secondo Risorgimento».
La nuova configurazione giuridica del Museo situato in via Tasso in Museo centrale sicuramente agevolerà l'acquisizione o l'esproprio degli altri sei appartamenti ubicati nello stabile di via Tasso 145 (vincolato dal 1987), ancora di proprietà privata, ed in futuro dei dieci appartamenti ubicati nell'altra ala dell'edificio al numero civico 155, quando anche questa parte dello stabile sarà vincolata dal Ministero per i beni e le attività culturali, come richiesto dal direttivo del Museo stesso nel 1997.
Comunque, già con l'acquisizione degli altri sei appartamenti dello stabile situato al numero civico 145 di via Tasso, il Museo disporrebbe dei locali sufficienti per l'allestimento di un Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione. Per tale motivo nella presente proposta di legge si prevede la disponibilità di fondi adeguati per l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti e per la loro sistemazione a locali museali.
Altro scopo della proposta di legge è, inoltre, quello di dare un nuovo assetto organizzativo al Museo in modo da migliorarne la funzionalità, soprattutto sotto l'aspetto culturale, scientifico e didattico (ad esempio prevedendo la possibilità di organizzare concorsi per le scuole, corsi di aggiornamento per i docenti, mostre, convegni, dibattiti, cineforum, eccetera), in sintonia con la sua natura di «luogo della memoria» e con le disposizioni emanate negli anni trenta dal Ministro della pubblica istruzione, che privilegiavano l'insegnamento della «storia del novecento» nell'anno finale di ogni ciclo di studi.
Per svolgere queste attività, il Museo ha bisogno di adeguato personale, possibilmente motivato. A tale scopo, nella proposta di legge si prevede la possibilità della utilizzazione di alcuni docenti per svolgere varie attività a carattere didattico e la possibilità che i Ministeri che hanno la vigilanza sugli enti e sulle associazioni patriottiche che godono dello status di «ente morale» e che hanno rappresentanti nel comitato direttivo del Museo (articolo 5, comma 1, lettera h), in caso di loro scioglimento, assumano, per poi destinarlo al Museo, secondo le necessità, il personale in servizio alla fine dell'anno 2000.
Esaminiamo ora gli articoli della proposta di legge.
L'articolo 1 dispone l'istituzione a Roma del Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione di seguito denominato «Museo», ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
L'articolo 2 stabilisce le finalità del Museo, che sono la conservazione e la valorizzazione della memoria storica e della documentazione degli eventi attraverso i quali si è svolta la Resistenza al nazifascismo. Sono inoltre previste le attività che si ritiene opportuno svolgere per realizzare le finalità del Museo: la raccolta e la conservazione di cimeli e di documenti, l'organizzazione di visite guidate o di concorsi per gli studenti nonché di corsi di aggiornamento per i docenti, l'organizzazione di mostre e convegni, la concessione di borse di studio; la pubblicazione di testi anche in forma di fumetto, audiovideo e CD ROM.
L'articolo 3 stabilisce le varie modalità di finanziamento del Museo: contributo ordinario e straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali, contributi o donazioni da parte di enti pubblici e privati, di enti locali, di fondazioni, di associazioni e di singoli privati; entrate proprie del Museo, derivanti dalle attività svolte.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono le modalità di istituzione e le funzioni dei vari organi del Museo. In particolare, l'articolo 5 stabilisce la composizione del comitato direttivo, formato da rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa; da rappresentanti
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del comune e della provincia di Roma e della regione Lazio; da rappresentanti degli enti e delle associazioni patriottici che riuniscono coloro che hanno partecipato alla Resistenza o alla Guerra di liberazione, coloro che hanno subìto la persecuzione politica, la deportazione, la prigionia, l'internamento militare e le rappresaglie nazifasciste.
In caso di scioglimento di uno di tali enti o associazioni, il relativo posto nel comitato direttivo del Museo è soppresso. Inoltre, il relativo personale, in servizio al 31 dicembre 2005, è assunto dal Ministero vigilante.
I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
L'articolo 6 stabilisce le funzioni del comitato direttivo: elezione, al proprio interno, del vice presidente, nomina del direttore del Museo, che può essere scelto anche tra soggetti esterni; determinazione dell'indennità del presidente, del vice presidente e del direttore; approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Sono inoltre stabilite le modalità di convocazione delle riunioni del comitato direttivo e le modalità delle delibere. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari in servizio presso il Museo.
L'articolo 7 stabilisce le funzioni del presidente del Museo, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal comitato direttivo.
L'articolo 8 stabilisce le funzioni del direttore del Museo, nominato dal comitato direttivo e per la cui nomina è considerato titolo preferenziale l'aver curato pubblicazioni sulla Resistenza o sulla Guerra di liberazione. Se il soggetto nominato è dipendente pubblico, egli è collocato in posizione di comando per la durata della carica.
L'articolo 9 stabilisce la composizione e le funzioni del collegio dei revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di assunzione del personale del Museo, messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, e stabilite ai sensi della tabella A allegata alla legge. Altro personale pubblico, nel limite di cinque unità, può essere richiesto dal Museo all'amministrazione di appartenenza, per la durata di un anno, rinnovabile, per comprovate e motivate esigenze. Il personale degli enti e delle associazioni patriottici assunto ai sensi dell'articolo 5 è assegnato in via preferenziale al Museo.
L'articolo 11 stabilisce l'incarico annuale, rinnovabile, presso il Museo, di tre docenti, assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per svolgere attività a carattere didattico e di ricerca storica.
L'articolo 12 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per l'acquisizione o l'esproprio e la sistemazione a locali museali degli altri sei appartamenti ubicati al numero civico 145 o degli appartamenti ubicati al numero civico 155 di via Tasso, qualora questi ultimi siano anch'essi vincolati dal Ministero per i beni e le attività culturali, come richiesto dal Museo fin dal 1997.
Si stabilisce, inoltre, l'aumento graduale dell'organico del personale previsto dalla tabella A allegata alla legge, fino al doppio delle unità previste, in seguito all'acquisizione degli appartamenti ubicati al numero civico 155.
In caso di soppressione del Museo, l'edificio e tutto il patrimonio sono devoluti al Ministero per i beni e le attività culturali.
È, infine, stabilita l'abrogazione delle leggi n. 277 del 1957 e n. 255 del 1959, relative alla istituzione ed al funzionamento del Museo storico della Liberazione.
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